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Sentenza Tar Regione Lazio

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Sentenza Tar Regione Lazio

Al diritto all’istruzione ci pensa Autismo Abruzzo

Lo scorso febbraio, al grido di “L’inclusione non si fa fuori”, un gruppo di associazioni che si occupano di diversi tipi di disabilità si è unito per rivendicare il diritto all’inclusione scolastica e impugnare il decreto interministeriale 182/2020 che, a loro parere, segnava un’inversione di rotta nel percorso verso una piena inclusione scolastica, prima di tutto dal punto di vista culturale.

Le criticità del decreto interministeriale

I principali punti critici ritenuti lesivi del diritto all’istruzione degli alunni e delle alunne con disabilità riguardavano l’esonero da alcune discipline di studio, con conseguente allontanamento dell’alunno con disabilità dal gruppo classe e dai suoi docenti; la composizione del GLO e il ruolo della famiglia che, da membro effettivo, sarebbe divenuta “semplice partecipante” con un ruolo marginale nel processo decisionale a favore del figlio; la riduzione dell’orario di frequenza; l’introduzione di tabelle standardizzate per la definizione delle ore di sostegno.

Le azioni del comitato #NoEsonero

Le associazioni riunite nel Comitato #NoEsonero hanno dapprima promosso un flash mob virtuale e una raccolta di firme, che ha superato quota 50mila sottoscrizioni, poi, nel marzo scorso, nove associazioni aderenti al Comitato #NoEsonero, hanno deciso di impugnare davanti al Tar del Lazio il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, con richiesta di annullamento dello stesso.

Va ricordato che le associazioni ricorrenti hanno cercato in più occasioni un dialogo con le Istituzioni e una mediazione con le stesse, prima e dopo l’emanazione del decreto, ma tutte le richieste di mediazione sono rimaste inascoltate, obbligando pertanto la proposizione del ricorso prima che scadessero i termini di legge per l’impugnazione davanti al TAR.

La decisione del TAR

– La decisione del TAR, arrivata all’indomani dell’inizio della scuola, dà ragione al comitato #NoEsonero, accogliendo il ricorso nella sua interezza e dichiarando illegittimo il DI 182/2020 e tutti i suoi allegati. In particolare:

– ha dichiarato illegittime le norme sul funzionamento del GLO;

– ha dichiarato illegittima la predeterminazione delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame rispetto al “debito di funzionamento”;

– ha dichiarato illegittima la possibilità di esonero degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate;

– ha dichiarato illegittima la facoltà di predisporre un orario ridotto di frequenza.

Quali sono le conseguenze della sentenza del TAR?

Le associazioni ricorrenti rassicurano le famiglie sul fatto che non c’è alcun caos normativo, semplicemente si ritorna ai modelli di PEI usati fino allo scorso anno scolastico e alla centralità della famiglia nelle decisioni che riguardano gli alunni. Si attendono le decisioni del Ministero, ma a seguito dell’annullamento del decreto si applica la normativa previgente che insegnanti e dirigenti conoscono bene essendo stata applicata fino al giugno scorso.

Il lavoro delle associazioni ricorrenti e del comitato #NoEsonero per una scuola a misura di tutti non finisce qui.

Le associazioni ricorrenti:

– A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Ita-Lia Aps,

– Associazione Prader Willi Lombardia – Odv

– Autismo Abruzzo Onlus,

– Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno – CIIS

– Coordown Odv – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down

– Fondazione Cepim Onlus

– Persone Williams Italia Onlus

– Pianeta Down Onlus

– Spazio Blu Autismo Varese Onlus